Emergenza Covid, Lugnano, Montegabbione, Attigliano e Calvi non sono più “rossi”

RICOVERI lockdown
Lega tesei
La Presidente Tesei

Non sono più in fascia rossa i territori comunali di Lugnano in Teverina, Attigliano, Calvi dell’Umbria e Montegabbione, che quindi dalla serata di venerdì 12 – quando è stata emessa la nuova ordinanza della presidente della Regione Umbria – non sono più soggetti alle restrizioni territoriali specifiche, che invece rimangono valide per l’intera provincia di Perugia e i comuni di Amelia e San Venanzo, contenute nell’ordinanza 14 del 6 febbraio (che rimane in essere sino al 21 febbraio sia per le norme regionali che per quelle provinciali e comunali).

   Nella stessa ordinanza si prolungano anche gli effetti sino al 21 febbraio degli articoli 1,2,4 e 5 dell’ordinanza numero 7 del 22 gennaio, e in sintesi vale a dire (per tutto il territorio fatta eccezione la provincia di Perugia e i comuni di Amelia e San Venanzo dove vi sono le ulteriori restrizioni):

Scuole: 50% degli studenti delle scuole secondarie di secondo grado continueranno l’attività scolastica in presenza, per il restante 50% delle lezioni si svolgeranno con la didattica a distanza. Le disposizioni si applicano anche agli studenti iscritti per l’anno formativo 2020/2021 ai corsi di istruzione e formazione professionale (leFP) presso le agenzie formative e gli Istituti Professionali Statali in regime di sussidiarietà. Nello stesso periodo le attività in presenza degli organismi e soggetti privati, diversi dalle scuole paritarie e non paritarie, che svolgono corsi nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione sono consentite in presenza per numero massimo del 50% dei partecipanti ad ogni singolo corso e nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale.

Associazioni. –    Vietato – Rimangono sospese fino al 21 febbraio 2021 tutte le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.

–    Consentito – È invece consentito ai sensi all’articolo 1 comma 10 lettera c) del DPCM 14 gennaio 2021 l’accesso di bambini e ragazzi al luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative anche non formali, al chiuso o all’aria aperta con l’ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento delle Politiche della Famiglia di cui all’allegato 8 del medesimo DPCM. 

   Sono inoltre consentite le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.

  È infine consentita la realizzazione di attività corsistiche in presenza, esclusivamente in forma individuale, relativamente a titolo esemplificativo e non esaustivo gli ambiti delle arti musicali, figurative, teatrali, danza, nonché le attività inerenti le lingue straniere nel rigoroso rispetto delle norme di prevenzione e del distanziamento interpersonale.