Scuole “in presenza” in provincia di Terni ma alle superiori solo col 50% degli iscritti

classi scuole chiuse amelia

Dal 1 al 5 marzo sarà in vigore in Umbria la nuova ordinanza che, alla luce dell’andamento del situazione epidemiologica, sentito il parere del Comitato tecnico scientifico e sentito il Ministro della Salute Roberto Speranza, prevede alcune misure sia di carattere regionali sia specifiche per la Provincia di Perugia, senza l’individuazione, però, di aree rosse. L’ordinanza sarà valida sino al 5 marzo perché in quella data scadrà il DPCM del 14 gennaio e dell’entrata in vigore del nuovo Dpcm a cui l’ordinanza dovrà essere allinearsi il che significa che potrà essere di prorogata o modificata sia in rispetto del nuovo quadro legislativo sia per un eventuale mutamento delle condizioni epidemiologiche.

I provvedimenti

  • COPRIFUOCO DALLE ORE 21
  • SCUOLE
  • Solo per la provincia di Terni: Le attività didattiche delle scuole secondarie di secondo grado, statali e paritarie, sono svolte in presenza nella misura del 50% della popolazione studentesca. Dai servizi per l’infanzia alla terza media rimane la didattica in presenza.
  • Solo per la Provincia di Perugia: Tornano in presenza i servizi educativi della scuola dell’infanzia 0-36 mesi, statali e paritarie, mentre sono sospesi i servizi educativi della scuola dell’infanzia (3-6 anni). Rimane in vigore la didattica a distanza per gli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado. Sospese tutte le attività laboratoriali nelle scuole secondarie di secondo grado statali e paritarie e nei corsi IeFP (salvo la possibilità di svolgere attività in presenza in ragione di mantenere l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali). Rimane la modalità telematica a distanza per tutti i corsi di formazione pubblici o privati approvati o autorizzati dalla Regione Umbria e da ARPAL Umbria .
  • Tutta la Regione
  • CONSENTITA l’attività in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado per gli studenti delle classi quinte ai fini dell’effettuazione delle prove INVALSI, nonché degli studenti delle medesime istituzioni per le Olimpiadi della Fisica 2021 organizzate da AIF sulla base del bando del Ministero delle Università e della ricerca. 
  • ASSOCIAZIONI
  • VIETATE le attività realizzate in presenza in spazi aperti o in luoghi chiusi da associazioni e circoli ricreativi e culturali, centri di aggregazione sociale, università del tempo libero e della terza età. Sono vietati per il medesimo periodo i giochi da tavolo, delle carte, biliardo, bocce effettuati nei centri e circoli sportivi pubblici e privati.
  • CONSENTITE le attività affidate e regolate da formali atti amministrativi adottati da aziende sanitarie, enti pubblici, zone sociali, fondazioni, aziende di servizi alla persona, altri soggetti pubblici, afferenti alla sfera dei servizi socio sanitari, della protezione civile, dei servizi alla persona, dei servizi scolastici-educativi.
  • COMMERCIO
  • Esercizi commerciali di vicinato, medie e grandi superfici di vendita : obbligo di rispettare alcune specifiche disposizioni, tra cui: misurazione della temperatura a tutti i clienti agli ingressi degli esercizi commerciali di media e grande superfici; mantenimento del distanziamento interpersonale non inferiore a due metri fatto salvo il tempo strettamente necessario all’interazione con gli operatori; garanzia di ricambio di areazione. Inoltre gli accessi dovranno essere regolamentati secondo le seguenti modalità: per locali fino a 40 mq può accedere al massimo una persona alla volta, oltre a un massimo di 2 operatori presenti; per locali di dimensioni superiori l’accesso è regolamentato nel limite del rapporto di una persona ogni 20 mq di superficie lorda di pavimento, comprendendo gli operatori. All’ingresso di ogni esercizio commerciale dovrà essere esposto un cartello indicante il numero massimo di clienti che possono essere presenti contemporaneamente all’interno. E’ fatto obbligo a tutti gli operatori di indossare dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie FFP2 certificati ai sensi della normativa vigente. Tale protezione è fortemente raccomandata anche per la clientela.
  • Centri commerciali o Strutture assimilabili si applicano le disposizioni che oltre a misure di controllo, pulizia e distanziamento prevedono una capienza di 1 persona ogni 20 mq oltre gli operatori.
  • SPORT
  • Sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, tutte le attività di gare e competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, in relazione agli sport di squadra e di contatto svolti esclusivamente dalle associazioni e società dilettantistiche.
  • Sospeso Lo svolgimento degli allenamenti e preparazione atletica anche in forma individuale sia al chiuso che in spazi aperti, per gli atleti che militano nelle società e nelle associazioni dilettantistiche ed amatoriali degli sport di squadra e di contatto.
  • Sospese le sessioni di allenamento e preparazione atletica anche in forma individuale anche per gli atleti non professionisti, limitatamente a quelli le cui attività di gare e competizioni siano temporaneamente sospese in base ai provvedimenti e disposizioni delle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva.
  • COMPORTAMENTI IN LUOGHI PUBBLICI
  • VIETATI consumazione di alimenti e bevande all’aperto nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico, per l’intera giornata; distribuzione di alimenti e bevande, mediante sistemi automatici (distributori automatici), che affacciano nelle pubbliche vie per l’intera giornata; svolgimento delle attività̀ sportive e ludiche di gruppo, nei parchi ed aree verdi, nonché́ il divieto di utilizzo delle aree gioco dei medesimi.
  • ATTIVITA’ VENATORIA
  • CONSENTITO lo spostamento al di fuori del comune di residenza, domicilio o abitazione: per le attività di controllo e monitoraggio della fauna selvatica autorizzate dalla Regione; per l’esercizio della caccia di selezione, per lo svolgimento delle attività complementari alla caccia e al controllo; per le attività di ripopolamento ittico dei corsi d’acqua secondo il calendario delle immissioni approvato dalla Regione. Gli spostamenti nonché l’esercizio di tutte le attività dovranno avvenire nel rispetto delle misure di distanziamento sociale e con l’utilizzo dei previsti dispositivi di protezione individuale.