Calvi: manutenzione costante dei terreni prospicienti le strade

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Una serie di prescrizioni per una viabilità più sicura. L’iniziativa è del sindaco di Calvi dell’Umbria, Guido Grillini, che in un’ordinanza impone ai privati la manutenzione delle loro proprietà che costeggiano le strade in modo di consentire il transito in piena sicurezza. Nei confronti di chi per negligenza causa pericoli alla pubblica incolumità non eseguendo le corrette e dovute manutenzioni sono previste sanzioni che possono arrivare fino ad oltre 600 euro. La manutenzione deve garantire anche una buona visibilità ed eliminare gli sotacoli alla vista della segnaletica orizzontale e verticale.

Su tutte le strade e loro pertinenze è così vietato:

impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico o il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti; scaricare, senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura; aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade, costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale, impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

I proprietari devono inoltre mantenere le ripe dei fondi laterali alle strade, sia a valle che a monte, in stato tale da impedire franamenti o cedimenti del corpo stradale, lo scoscendimento del terreno, l’ingombro delle pertinenze e della sede stradale in modo da prevenire la caduta di massi o di altro materiale sulla strada. Sono tenuti anche a realizzare, ove occorrono, le necessarie opere di mantenimento ed evitare di eseguire interventi che possano causare danni. Coloro che hanno diritto di condurre acque nei fossi delle strade sono tenuti a provvedere alla conservazione del fosso e, in difetto, a corrispondere all’ente proprietario della strada le spese necessarie per la manutenzione del fosso e per la riparazione degli eventuali danni non causati da terzi. I proprietari confinanti hanno l’obbligo di mantenere le siepi in modo da non restringere o danneggiare la strada, di tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il confine stradale e che nascondono la segnaletica o che ne compromettono comunque la leggibilità dalla distanza e dalla angolazione necessaria.

Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altra causa vengano a cadere sul piano stradale alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario è tenuto a rimuoverli nel più breve tempo possibile. Tutti i proprietari o aventi diritto dei fondi posti lungo il confine con le strade comunali e vicinali ad uso pubblico devono provvedere ad arare e coltivare gli stessi alla distanza di un metro dal ciglio esterno della cunetta stradale ed in modo tale da non pregiudicare la sicurezza e la stabilità delle ripe; dovranno tagliare i rami che si protendono oltre il ciglio della strada ad un’altezza minima non inferiore a 4,50 metri.  Nel centro abitato tutte le aree edificabili, tutte le aree di pertinenza degli edifici esistenti e non, debbono essere mantenuti in modo tale da assicurare il decoro l’igiene e la salute pubblica e la vegetazione spontanea regolata ad altezza massima di 15 centimetri. Le siepi devono essere tenute secondo le norme vigenti, mentre la vegetazione spontanea dovrà essere tagliata sempre a raso per una fascia non inferiore a tre metri dai confini. I proprietari o aventi diritto di terreni incolti, ai fini di prevenzione incendi dovranno mantenerli in modo che la vegetazione spontanea sia regolata ad altezza massima di venti centimetri.